Negli impianti di riscaldamento centralizzati e negli impianti di teleriscaldamento a bassa temperatura trovano impiego i moduli di zona, concepiti per la conduzione autonoma degli impianti termici della singola unità abitativa.
 
MODULI MZ
Questa tipologia impiantistica è da ricondursi ai seguenti vantaggi:
  • Gestione autonoma del fabbisogno termico della singola abitazione.
  • Utilizzo di un impianto centralizzato di produzione del fluido termovettore con conseguenti vantaggi in termini di rendimento del generatore termico e minor consumo di combustibile (soprattutto utilzzando un generatore a condensazione), inoltre minor inquinamento delle emmissioni in atmosfera
  • Maggiore sicurezza nelle abitazioni avendo eliminato la caldaia a gas metano
  • Contabilizzazione del calore utilizzato dall'appartamento, con conseguente esborso economico proporzionale all'effettivo consumo (come per esempio avviene per il contatore dell'energia elettrica)
  • Recupero del vano nell'abitazione che sarebbe stato adibito alla caldaia
  • Minori costi individuali per la manutenzione del generatore di calore, obbligatorio per le caldaie individuali almeno una volta all'anno (D.P.R. 412/93)
  • Rispetto dellalegislazione vigente:
    • Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n°192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che l'allegato "E - Relazione Tecnica di cui all'articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991, n°10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici" capitolo 5 "Dati relativi all'impianto termico" comma "d" recita "dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)"
    • Ministero delle Attività Produttive: Decreto 20 Luglio 2004 che all'Allegato 1 Tabella A "Interventi di riduzione dei consumi del gas naturale di cui all'Art.3 Comma 2" alla voce "Tipologia di intervento 3" recita: "Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato."
    • Articolo 123 comma 6 D.P.R. 6 Giugno 2001 n°380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che recita:
      Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.”
    • Regione Lombardia: Legge Regionale 16 Febbraio 2004 – n°1 “Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore” che all’articolo 2 recita : “Gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 Giugno 2000, debbono essere dotati per ogni singola unità immobiliare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi di energia calorica indipendenti tra loro, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n°551……”
A fronte di limitati svantaggi quali:
  • Maggiore costo dell’impianto condominiale, che però è ammortizzato in pochi anni di funzionamento, visto il risparmio globale di combustibile
  • Dover tenere acceso l’impianto centralizzato di produzione del calore anche nel periodo estivo per la produzione di acqua calda sanitaria.